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IVA
24 Febbraio 2025
Iva sui distacchi e dubbi sulla conformità al diritto Ue
È dubbio se, alla luce dell’orientamento comunitario espresso nella sentenza 11.03.2020, causa C-94/19 i distacchi di personale, in corso al 1.01.2025, anche se riaddebitati al puro costo rimangano esclusi da Iva.
Modifica normativa - L’art. 16-ter D.L. 16.09.2024, n. 131 (L. 14.11.2024, n. 166) ha abrogato l'art. 8, c. 35 L. 67/1988 relativamente ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.01.2025. La lettura del testo di cui all'art. 16-ter evidenzia come l'abrogazione dell'art. 8, c. 35 esplichi i propri effetti solo per i distacchi “avviati a decorrere dal 1.01.2025” mentre conserva i propri effetti “per i distacchi in corso al 1.01.2025 ... e finanche di quelli rinnovati prima di tale data”. Merita particolare attenzione il secondo comma laddove precisa che "sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1.01.2025 in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 11.03.2020, nella causa C-94/19, o in conformità all'art. 8, c. 35 L. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi", da intendersi quest'ultimi allorquando non sia più esperibile alcuna azione giudiziaria contro l'accertamento tributario, ovvero quando sia intervenuta una decisione del giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerti la fondatezza.Orientamento comunitario sulla rilevanza Iva dei distacchi al puro costo - I Giudici comunitari, con la pronuncia 11.03.2020, causa C-94/19, hanno condiviso un orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui, nell'ambito del sistema dell'Iva, le operazioni imponibili presuppongono l'esistenza di un negozio giuridico tra le parti implicante la...