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Imposte e tasse 26 Marzo 2020

Iva sui distacchi e prestiti di personale

La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che deve essere assoggettata a imposta solo se effettuata a titolo oneroso.

Una società italiana ha rimborsato nel 2005 alla sua controllante le somme corrispondenti ai costi sostenuti per un dirigente distaccato. Tali somme sono state assoggettate a Iva dalla controllante. L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società la detrazione dell'Iva a seguito dell'evidente violazione della norma nazionale, contenuta nell'art. 8, c. 35 L. 11.03.1988, n. 67. Tale norma prevede che: “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'[Iva] i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
L'Agenzia delle Entrate, in fase di controllo, ha così rilevato la violazione della norma negando la detrazione dell'Iva sulle somme corrisposte, nel presupposto che non riguardavano prestazioni di servizi ed erano così estranee alla sfera di applicazione dell'Iva.
In seguito al contenzioso che si è instaurato con l'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia formulando la seguente questione: “Se gli [articoli] 2 e 6 della [sesta direttiva] nonché il principio di neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell'[Iva] i prestiti o i distacchi di personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo da parte della controllata”.
Ebbene, la Corte di Giustizia ha analizzato la questione alla luce della disciplina comunitaria giungendo a ritenere che la norma italiana sia contraria ai principi comunitari (sentenza 11.03.2020, causa C-94/19). Osserva, infatti, la Corte che il nocciolo della questione è se la prestazione del servizio di distacco sia stata effettuata “a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2, p. 1, VI^ Direttiva. Aggiunge la Corte che una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso” soltanto quando tra il prestatore e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.
Richiamando la propria giurisprudenza la Corte conclude che è irrilevante l'importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione. Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto.
Per effetto della pronuncia comunitaria si conferma che il distacco del personale ha natura di operazione imponibile, a dispetto della norma italiana. Tutti coloro che hanno detratto l'Iva in presenza di contratti di distacco (o comunque di messa a disposizione del personale) possono quindi tirare un sospiro di sollievo.
Rimane da capire se ci sono spazi, in taluni contratti, per continuare a considerare l'operazione come non soggetta a Iva. Si tratterebbe di casistiche particolari dove mancherebbe l'onerosità della prestazione, nel particolare senso che ne dà la direttiva.
È, inoltre, probabile che il legislatore italiano adegui la normativa interna al fine di restituire chiarezza agli operatori che devono barcamenarsi tra una legge della Repubblica ed una sentenza della Corte di Giustizia.