Iva sui telefonini, è tempo di rimborsi: limiti e condizioni
L'Agenzia delle Entrate conferma la detraibilità solamente in presenza di un rapporto diretto tra cessionario e utilizzatore finale della ricarica. Si procede tramite integrativa entro il 31.12 del 5° successivo alla dichiarazione.
Le società di telecomunicazione, concessionarie dei servizi telefonici, ormai da anni sono solite fornire servizi di telefonia mobile ricaricabile. Più di recente questi servizi ricaricabili sono stati proposti anche ad aziende e professionisti. Questa apertura al mercato business ha portato a interrogarsi sulla possibilità di detrarre l'Iva sui servizi telefonici ricaricabili per la clientela.
Dobbiamo subito aprire una parentesi. Le vendite di servizi ricaricabili, infatti, sono soggette al regime monofase di cui all'art. 74 D.P.R. 633/1972 integrato dalla disciplina di settore (D.M. Finanze 24.10.2000, n. 366). I regimi monofasici prevedono l'applicazione dell'imposta esclusivamente in capo al primo soggetto della filiera, sulla base del prezzo al pubblico. Tale regime esclude dall'Iva tutti i successivi passaggi. Si tratta, quindi, di un'imposta assolta nella prima fase della commercializzazione che libera dagli adempimenti Iva tutti gli altri passaggi. Negli ulteriori passaggi l'Iva non è addebitata e non è quindi detraibile per gli acquirenti. Va però aggiunto che non tutti i regimi monofasici sono identici. La disciplina di settore, per esempio, vieta agli editori l'emissione di fatture in modo tale da sbarrare la possibilità che gli acquirenti, anche per errore, detraggano l'Iva.
Nel settore della telefonia vige una regola particolare. Il D.M. 366/2000, in relazione alla vendita di...