Il nuovo art. 30-bis della direttiva IVA 112/2006 si occupa del trattamento dei buoni. La modifica ha lo scopo di uniformarne la disciplina nel territorio dell’Unione, codificando la differenza tra “buono monouso” e “buono multiuso”. In Italia è stata la legge europea 163/2017 ad assegnare al Governo il compito di recepire le nuove regole europee. E infatti il Governo si appresta a varare l’atteso decreto legislativo che avrà applicazione dal 1.01.2019.
Per la verità l’Agenzia delle Entrate, nelle pieghe della circolare 8/E/2018, ha già adeguato la propria prassi vecchia di oltre 40 anni, al contenuto, da tempo noto, delle nuove norme.
La vecchia posizione risale addirittura ad una circolare del 1974. In quel documento il Fisco sanciva semplicemente l’irrilevanza ai fini IVA dei buoni emessi dalle società petrolifere per il pagamento del carburante presso la rete dei propri gestori. Da quel punto in poi la prassi prevalente ha previsto il pagamento dell’IVA sui buoni solo al momento dell’utilizzo.
Con le nuove regole la cessione dei buoni monouso è soggetta a IVA sin dal momento della loro emissione, mentre la cessione dei buoni multiuso (documenti di legittimazione) continuerà a non essere soggetta all’imposta fino al momento dell’erogazione del servizio o della cessione dei beni.
Le nuove regole distinguono tra buoni monouso e multiuso. Un buono è...