L’applicazione della corretta aliquota in caso di appalto o contratto d’opera. Considerazioni in merito ad una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità e di un documento di prassi emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini Iva la stipula di un contratto di appalto ex art. 1655 c.c. permette, per determinati interventi eseguiti sui fabbricati, di usufruire dell’aliquota ridotta del 10%.
Trattasi delle c.d opere di urbanizzazione secondaria, disciplinate dal n. 12-quinquies, tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972, tra cui, come da precisa elencazione dettata dall’art. 4, c. 2, lett. f), L. 847/1964, disposizione integrata dall’art 44, L. 864/1971 e oggi trasfusa nel D.P.R. 380/2001, rientrano gli impianti sportivi cosiddetti di “quartiere”.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 157/E/2001 è necessario che le opere siano destinate ad offrire, all’interno di aree urbanizzate o ancora da urbanizzare, servizi di interesse per la collettività. Dunque il tratto caratterizzante è il seguente:
l’impianto, pur se dietro pagamento di un corrispettivo, deve essere destinato ad un uso pubblico;
l’accesso non deve essere limitato a esclusive categorie di soggetti.
La definizione di quartiere - L’Agenzia delle Entrate, con il sopra richiamato documento di prassi, ha confermato che il termine “quartiere”, riferito ai mercati, agli impianti sportivi ed alle aree verdi, non può intendersi restrittivamente in senso letterale, bensì va interpretato in senso logico-evolutivo, quindi tenendo conto dell’attuale realtà urbanistica.
Pertanto le opere di...