Iva trimestrale, termini per annotazione acquisti in reverse
I trimestrali possono fruire dell’annotazione nel registro vendite entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento; questo termine, confermato dalle Entrate, vale anche per la posta a debito degli acquisti in reverse charge.
Gli acquisti in reverse charge portano con sé varie difficoltà gestionali aggravate da termini esterometro inadeguati. È altresì nota sicuramente a molti la dovizia con cui l’Agenzia delle Entrate (provvedimento 6.03.2023) ha recentemente dispensato letterine di compliance per corrispettivi telematici e fatture attive elettroniche emesse/trasmesse in ritardo. Anche se la campagna ha interessato solo operazioni attive, è fuori dubbio che il sistema è in grado di supporre, in futuro, violazioni a monte di tardivo invio di flussi relativi ad acquisti in reverse vuoi interni (TD16 il cui invio per il momento non è obbligatorio), vuoi internazionali (TD17, TD18 e TD19). È quindi consigliabile, nel caso di invio tardivo, porre in essere tutti gli accorgimenti utili a contenere al minimo le potenziali problematiche sanzionatorie. Vediamo come.
Reverse analogico vs elettronico. Ricordiamo innanzitutto (v. Ratio quotidiano del 17.08.2022) che con la circolare 26/E/2022 l’Agenzia ha confermato che adempimento Iva (integrazione e autofattura) ed esterometro rimangono autonomi, pur potendo il flusso esterometro (TD17 TD18 e TD19) soddisfare “in taluni casi” anche l’adempimento Iva (cioè quando il flusso risulti tempestivo e adeguato nel contenuto anche ai fini Iva). Come abbiamo già osservato la precisazione conferma che l’invio tardivo del flusso è sanzionabile...