L’agricoltore in pensione non perde i benefici sui terreni
La Corte di Cassazione ha precisato che lo stato di pensionato, purché sia mantenuta l’iscrizione alla previdenza agricola, non può essere un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo riferibile ai terreni posseduti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 12.05.2023, n. 13131, si è espressa in merito a una lite tra un Comune e un agricoltore, coadiuvante dell’azienda agricola del figlio, che percepiva trattamenti pensionistici.
Secondo l’Ente impositore, le agevolazioni inerenti ai terreni condotti direttamente dovevano essere negate, in quanto non veniva rispettata la prevalenza del reddito derivante dalle attività agricole rispetto a quello di altra natura previsto dalla ratio della norma.
Sia nel primo grado di giudizio che in appello il contribuente risultava soccombente: per i Giudici, infatti, le agevolazioni inerenti ai terreni posseduti e condotti direttamente erano subordinate alla percezione esclusiva o prevalente del reddito dell’attività agricola, circostanza non rispettata nel caso di specie, in quanto la prevalenza del reddito per il coadiuvante era costituito dal reddito da pensione.
Con riferimento al caso in commento, è utile evidenziare che l’art. 1, c. 705 L. 145/2018 ha introdotto che “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.
Successivamente, l’art. 78-bis, c. 1 D.L. 104/2020 ha stabilito che...