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Estero
24 Gennaio 2024
La Cassazione si pronuncia sulla stabile organizzazione personale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10.01.2024, n. 992, si è pronunciata sugli elementi strutturali di esistenza di una stabile organizzazione personale ricongiungendosi con continuità a quanto già esposto nelle sentenze nn. 36690/2022, 1709/2023 e 2597/2023.
Per il giudice di Cassazione costituisce una stabile organizzazione dell'impresa il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni, mentre non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
Tale identità nazionale di stabile organizzazione si connota come del tutto conforme al modello OCSE di convenzione tra gli Stati in materia di doppia imposizione e risultava già preesistente al D.Lgs. 344/2003 che ha introdotto nel Tuir l'art. 162 in attuazione dell'art. 4 L. 7.04.2003, n. 80, la quale prevedeva l'introduzione di una nozione interna di stabile organizzazione, prescrivendone l'elaborazione "sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni".
Va sottolineato che per la Cassazione (Cass. 20.11.2019, n. 30140) le convenzioni, una volta recepite nel nostro ordinamento interno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria, ai sensi dell’art. 10, c. 1 della Costituzione (che prevede il sistema di adattamento dell'ordinamento...