Entro il prossimo 16.03.2023 deve essere rilasciata la certificazione al percettore delle somme, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. Sempre entro il 16.03, deve essere effettuata in via telematica la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". Si precisa che la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31.10.2023.
Nella categoria dei lavoratori autonomi sono compresi anche i contribuenti in regime forfetario, i quali in base all’art. 1, c. 69 L.190/2014, non rientrano nella categoria dei sostituti d’imposta. Qualora i forfetari ricevano una fattura che per natura è assoggettata a ritenuta d’acconto, la devono saldare al lordo dell’importo indicato, essendo esentati dal versamento delle ritenute d’acconto e di conseguenza anche dalla presentazione del modello 770, a meno che non abbiano lavoratori dipendenti.
Invece, se i sostituti d’imposta ricevono fatture dai contribuenti forfetari, è previsto l’obbligo di indicare nelle Certificazioni Uniche, nella sezione prevista per i...