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Imposte e tasse 29 Luglio 2022

La cessione dei crediti dei prodotti energetici 

Al posto dell’utilizzo in compensazione è possibile sino al 21.12.2022 cedere i crediti d’imposta, attraverso il “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” diffuso il 30.06.2022.

I beneficiari dei crediti energia elettrica e gas hanno la possibilità di cederli presentando l’apposito “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” emanato con il provvedimento 30.06.2022, n. 253445. L’invio del modello può avvenire dal 7.07.2022 e al 21.12.2022.
La comunicazione deve essere inviata dal soggetto che appone il visto di conformità (ove richiesto), altrimenti, se non è necessario il visto, direttamente dal beneficiario del credito (cedente) o da un intermediario.
I crediti che si possono andare a cedere sono:
  • credito imprese energivore I trimestre 2022: pari al 20%. Se i costi del IV trimestre 2021 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del IV trimestre 2019 (art. 15 D.L. 4/2022). Codice tributo per il cessionario: “7720”;
  • credito imprese energivore II trimestre 2022: pari al 25%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 14 D.L. 17/2022). Codice tributo per il cessionario: “7721”;
  • credito imprese gasivore I trimestre 2022: pari al 10%. Se i costi del IV trimestre 2021 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del IV trimestre 2019 (art. 15.1 D.L. 4/2022). Codice tributo per il cessionario: “7722”;
  • credito imprese gasivore II trimestre 2022: pari al 25%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 5 D.L. 17/2022). Codice tributo per il cessionario: “7723”;
  • credito imprese non energivore II trimestre 2022: pari al 15%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 3 D.L. 21/2022). Codice tributo per il cessionario: “7724”;
  • credito imprese non gasivore II trimestre 2022: pari al 25%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 4 D.L. 21/2022). Codice tributo per il cessionario: “7725”.
I crediti suddetti sono cedibili soltanto per intero, a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La comunicazione viene inviata ed entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta di presa in carico o di scarto (con le motivazioni). Una volta effettuata la cessione, il cessionario per utilizzare il credito deve accettare la cessione e comunicare o meno l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, in alternativa il cessionario può a sua volta cedere ulteriormente il credito (possono effettuare una sola ulteriore cessione), sempre per l’intero importo.