La comunicazione deve essere inviata dal soggetto che appone il visto di conformità (ove richiesto), altrimenti, se non è necessario il visto, direttamente dal beneficiario del credito (cedente) o da un intermediario.
I crediti che si possono andare a cedere sono:
- credito imprese energivore I trimestre 2022: pari al 20%. Se i costi del IV trimestre 2021 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del IV trimestre 2019 (art. 15 D.L. 4/2022). Codice tributo per il cessionario: “7720”;
- credito imprese energivore II trimestre 2022: pari al 25%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 14 D.L. 17/2022). Codice tributo per il cessionario: “7721”;
- credito imprese gasivore I trimestre 2022: pari al 10%. Se i costi del IV trimestre 2021 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del IV trimestre 2019 (art. 15.1 D.L. 4/2022). Codice tributo per il cessionario: “7722”;
- credito imprese gasivore II trimestre 2022: pari al 25%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 5 D.L. 17/2022). Codice tributo per il cessionario: “7723”;
- credito imprese non energivore II trimestre 2022: pari al 15%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 3 D.L. 21/2022). Codice tributo per il cessionario: “7724”;
- credito imprese non gasivore II trimestre 2022: pari al 25%. Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019 (art. 4 D.L. 21/2022). Codice tributo per il cessionario: “7725”.
La comunicazione viene inviata ed entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta di presa in carico o di scarto (con le motivazioni). Una volta effettuata la cessione, il cessionario per utilizzare il credito deve accettare la cessione e comunicare o meno l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, in alternativa il cessionario può a sua volta cedere ulteriormente il credito (possono effettuare una sola ulteriore cessione), sempre per l’intero importo.
