L'acquirente risponde solo dell’utilizzo corretto, e non anche della sussistenza dei requisiti in capo al cedente. Le aperture per gli immobili merce o concessi in locazione.
Condividi:
Acquirente del credito - In risposta a un'interrogazione parlamentare del 30.09.2020, il Ministero dell’Economia ha confermato che l’impresa che acquista il credito d’imposta derivante dal superbonus 110% risponde solo dell’utilizzo corretto, e non anche della sussistenza dei requisiti in capo al cedente.
Immobili merce - L’apertura della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E/2020, consentendo alle imprese immobiliari di fruire dell’ecobonus e del sismabonus anche sugli immobili merce e concessi in locazione e la possibilità di cedere il credito o di ottenere lo sconto in fattura, aumenta l’interesse per il superbonus al 110%;
dal punto di vista contabile, il beneficio fiscale potrebbe essere considerato un contributo in conto esercizio.
Limiti - Dall’art. 119, cc. 9, lett. b) e 10, D.L. 34/2020 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020 emerge che la detrazione maggiorata del 110% è applicabile agli interventi eseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio delle attività d’impresa o di arti e professioni.
La stessa tipologia di contribuente può beneficiare delle detrazioni per gli interventi trainanti, come cappotto e sostituzione di impianti di climatizzazione, su massimo 2 unità, con caratteristiche non di lusso, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi su parti comuni, a prescindere dal...