La richiesta di interpello presentata da una società che si occupa di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale agli operatori del settore dei serramenti esterni non è banale. Tale società, che pare creata proprio allo scopo di fornire supporto amministrativo alle imprese del comparto edile che operano nell'ambito dei vari bonus edilizi, chiede:
- in primo luogo, se possa svolgere tale attività senza particolari autorizzazioni;
- in secondo luogo, quali siano gli adempimenti fiscali e le eventuali formalità necessarie per la cessione dei crediti fiscali acquistati che, in parte, vengono utilizzati dall'impresa e in parte ceduti a terzi, comprese banche ed altri intermediari finanziari. In particolare, l'istante fa presente che le cessioni dei vari crediti vengono formalizzate con un contratto e il compenso percepito a fronte di tali cessioni viene regolarmente fatturato.
Per il trattamento Iva, la cessione di crediti in denaro può dar origine sia a operazioni di natura finanziaria che non finanziaria. Le prime rientrano nell'art. 10, c. 1, n. 1 D.P.R. 633/1972, le altre nell'art. 2, c. 3, lett. a) dello stesso decreto. Nel caso prospettato, l'Agenzia ritiene che la cessione dei crediti da ecobonus e sismabonus (l'interpello era circoscritto a quei casi, ma è da ritenere estensibile ai crediti fiscali in genere), se effettuata dietro corrispettivo, abbia finalità e natura finanziaria e rientri pertanto nel campo di applicazione dell'art. 10, c. 1, n. 1) D.P.R. 633/1972 con la conseguente applicazione dell'esenzione Iva ed esonero dall'emissione della fattura e ogni altro tipo di certificazione, se non richiesta espressamente dal cliente. Il corrispettivo è rappresentato dalla commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito.
In virtù del principio di alternatività Iva-registro, l'eventuale registrazione del contratto è soggetta a imposta in misura fissa. Nel caso specifico, si tratta comunque di un atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'applicazione dell'esenzione Iva potrebbe comportare problemi in ordine all'applicazione del pro-rata. Se tale operazione sarà occasionale o accessoria ad operazioni imponibili e non formerà oggetto dell'attività propria dell'impresa, sarà esclusa dal calcolo del pro-rata, ma occorrerà muoversi con prudenza.
