Altre imposte indirette e altri tributi 21 Dicembre 2023

La cessione totalitaria della partecipazione non è cessione d’azienda

La Corte di Cassazione (sentenza 13.12.2023, n. 34917) si adegua al nuovo art. 20 del T.U. sull'imposta di registro (Tur) ed esclude la possibilità di riqualificare la cessione di una partecipazione totalitaria in una cessione di un’azienda, ritenendola rispondente a effetti economici e non giuridici.

La Corte di Cassazione è stata investita di una controversia avente a oggetto la riqualificazione ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 131/1986 (Tur) della cessione totalitaria di una partecipazione (anche se frazionata tra più soci cedenti) in cessione di azienda, con la corrispondente assoggettabilità a imposta proporzionale di registro del valore venale dell’azienda, in luogo della sola misura fissa prevista per le cessioni di partecipazioni. Il giudice di Cassazione ha rigettato la pretesa erariale e la scansione argomentativa adottata a suo supporto, ritenendo fondamentale la modifica apportata all’art. 20 del Tur dall’art. 1, c. 87 L. 205/2017, che ha escluso nell’indagine qualificatoria degli effetti giuridici intrinseci dell’atto (non volturabili, quindi, in effetti economici) qualsiasi elemento “extratestuale” rispetto al contenuto dell’atto medesimo. Inoltre, netta appare la separazione tra il regime impositivo della cessione dell’azienda e quello della cessione di quote sociali, espressamente previsto quest’ultimo dall’art. 11 della Tariffa prima parte D.P.R. 131/1986 che prevede in ogni caso la sola tassazione in misura fissa. A tal proposito si deve sottolineare come la Corte Costituzionale (sentenza n. 158/2020) abbia specificamente ritenuto infondata la censura dell’art. 1, c. 87 L. 205/2017, in quanto l’art. 20 del Tur non può rappresentare la base...

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