L’intera attività di revisione si sostanzia nella raccolta di elementi probativi che possano essere considerati “appropriati” e “sufficienti”. Gli elementi probativi sono indizi che il revisore raccoglie durante tutto il processo di revisione, che gli consentono di formarsi un convincimento sul grado di conformità del bilancio d’esercizio al quadro finanziario sull’informativa applicabile e di esprimere un giudizio sul bilancio in fase final. Tra gli elementi probativi della revisione, tipizzati nell’ambito dell’ISA 500, una particolare enfasi è posta sulle c.d. conferme esterne. Queste ultime possono essere considerate un elemento probativo particolarmente attendibile, dal momento che provengono da una fonte esterna e indipendente rispetto alla società revisionata e sono acquisite in forma scritta direttamente dal revisore.
Le richieste di conferme esterne vengono definite dall’ISA 500 § A.18 come un elemento probativo acquisito dal revisore come una risposta diretta in forma scritta al revisore stesso da un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo o elettronico ovvero in altro formato. Il principio di revisione prosegue sottolineando che: “Le procedure di conferma esterna sono spesso rilevanti quando riguardano asserzioni associate a determinati saldi contabili ed ai relativi elementi. Tuttavia le conferme esterne non si limitano necessariamente ai...