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Imposte e tasse 26 Febbraio 2020

La colpa come presupposto imprescindibile delle sanzioni tributarie

L’applicabilità della pena in seguito a una condotta irregolare del contribuente presuppone il chiaro intento (dolo) di violare una norma o quantomeno una condotta negligente in relazione all'osservanza degli obblighi.

In tema di violazioni amministrative di carattere fiscale, l'applicabilità della sanzione amministrativa presuppone che le irregolarità commesse dal contribuente siano connotate almeno da un intento di carattere colposo, derivante da una sua negligenza, imperizia o inosservanza di obblighi tributari, gravanti sullo stesso. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Cass. Civ. Sez. VI (ordinanza 11.02.2020, n. 3324). In tale contesto, la Suprema Corte affronta e chiarisce in maniera puntuale anche la corretta ponderazione della gravità della colpa, specificando che l’attributo della gravità si configura nel momento in cui la imperizia o la negligenza del contegno del contribuente appaiano indiscutibili e in ordine a tali condotte quando non sia dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e di conseguenza risulti evidente la macroscopica inosservanza di obblighi tributari basilari. L’intervento in epigrafe offre inoltre uno spunto di riflessione su una definizione sulla corretta interpretazione della portata del concetto di colpevolezza. Tale requisito viene espressamente sancito dall’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997: norma in base alla quale, nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno debba essere chiamato a rispondere della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Il requisito della colpevolezza si concretizza,...

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