Con l’introduzione della fattura elettronica, la contabilità Iva si sta incamminando sulla via del tramonto. L’art. 17, c. 2 D.L. n. 119/2018 modifica le norme sulla semplificazioni previste dall’art. 4 D.Lgs n. 127/2015; tale disposizione prevede che per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, che aderiscono al programma di assistenza prevista dalla Agenzia delle Entrate, viene meno l’obbligo della tenuta dei registri Iva, delle fatture emesse e acquisti.
Il nuovo D.L. n. 119/2018 precisa nella fattispecie che l’obbligo della tenuta dei registri Iva permane soltanto per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della registrazione Iva ai fini della determinazione del reddito (art. 18, c. 5 D.P.R. n. 600/1973). Ora con un emendamento approvato da Governo, che abroga l’intero art. 4 D.Lgs. n. 127/2015, viene stabilito che dal 2020 l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati acquisti con la fatturazione elettronica, metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva, in apposita area riservata, le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, nonché della dichiarazione annuale. Nel caso in cui il soggetto passivo convalidi i dati dei registri Iva proposti dall’Agenzia, ovvero li integri, anche tramite di un intermediario abilitato, viene meno l’obbligo di tenuta di tali registri. La agevolazione riguarda tutti i contribuenti e...