L'usufrutto è un diritto reale regolato nel nostro ordinamento dall'art. 978 e successivi C.C. Si tratta del diritto di un soggetto, detto usufruttuario, di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto, il nudo proprietario, e di raccoglierne i frutti. Tali operazioni però devono avvenire nel rispetto della destinazione economica, ossia nel rispetto dell'utilizzo per il quale il bene mobile o immobile sia preordinato; può essere richiesta all'usufruttuario la concessione di idonea garanzia a tutela del nudo proprietario. Il legislatore, all'art. 979 C.C., ha precisato che il diritto di usufrutto, qualora concesso a una persona giuridica, non può eccedere la durata di 30 anni. Al termine, quindi, l'usufruttario deve restituire la cosa oggetto di usufrutto; qualora fossero state apportate migliorie concordate (che però devono sussistere al momento della restituzione), avrà diritto a un'indennità. Tale indennità, come sancito dal codice, deve corrispondere al minore tra l'importo della spesa sostenuta e l'aumento del valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. A completamento del quadro civilistico, si fa presente che sono a carico dell'usufruttuario le spese e in generale gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, salvo diverse disposizioni di legge, risultando inoltre a suo carico gli oneri derivanti dalla...