La contestazione del credito chiesto a rimborso dal Fisco
Il contribuente che intende far valere la propria pretesa deve assumersene l’onere probatorio: chiedendo il rimborso di un credito a distanza di anni dalla maturazione del diritto, deve scegliere, riportandolo a nuovo, di assegnare a tale credito rilevanza ex novo in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui lo espone.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha rinverdito il tema, sempre nevralgico, relativo alla estensione ed ai limiti temporali del potere di accertamento in capo agli Uffici Finanziari. L’occasione, per dir così, è sorta in tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di Iva, laddove la Suprema Corte ha sancito che l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che sia stato adottato alcun provvedimento. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza resa a Sezioni Unite depositata il 29.07.2021, n. 21765.
La questione investe contemporaneamente l’estensione temporale del potere di accertamento anche ai fini delle imposte dirette. Occorre tuttavia procedere per gradi, illustrando l’attuale disciplina e come la prevalente giurisprudenza ha interpretato la normativa esistente.
Termini decadenziali del potere di accertamento del Fisco - I termini di accertamento fiscale, ossia il tempo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per verificare le dichiarazioni dei contribuenti, sono disciplinati dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (imposte sui redditi) e dell'art. 57, D.P.R. n. 633/1972 (Iva). Fino...