L’art. 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi) del Codice del Terzo settore ruota intorno a due punti fondamentali:
stabilire la natura delle attività di interesse generale (art. 79, c. 2);
stabilire la natura dell’ente (art. 79, cc. 5 e 5-bis).
Con riferimento al punto 1), il primo aspetto da dirimere è la distinzione delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, in commerciali/non commerciali. Per tutti gli ETS diversi dalle imprese sociali, l’art. 79, c. 2 D.Lgs. 117/2017 chiarisce a quali condizioni le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale.
Due sembrano essere i criteri generali che a tal fine devono essere considerati:
le attività sono svolte a titolo gratuito;
il valore dei corrispettivi per le attività non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni pubbliche (italiane e straniere) e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento (es. ticket sanitari).
I corrispettivi “utenti” sono quelli corrisposti a seguito di prestazione di servizi; i contributi della pubblica amministrazione sono quelli corrisposti a seguito della prestazione di servizi in convenzione, accreditamento, ecc. Pertanto, ai fini della determinazione della natura (commerciale o non commerciale dell’attività) i contributi pubblici sono...