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Società 03 Dicembre 2018

La convocazione dell'imprenditore nell'istruttoria pre-fallimentare


Come noto, ai sensi dell'art. 15, c. 3 L.F., il Tribunale adito è tenuto a convocare il debitore e i creditori istanti, con decreto apposto in calce al ricorso per la dichiarazione di fallimento e ciò, da un lato, al fine di consentire le proprie difese; dall'altro lato, per garantire il rispetto del principio del contraddittorio, quale garanzia del c.d. “giusto processo”. Al riguardo, corre l'obbligo di rilevare che con la modifica dell'art. 15, c. 3 L.F., intervenuta per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, a decorrere dal 1.01.2014 i ricorsi di fallimento, unitamente ai decreti del Tribunale (e del Giudice relatore in caso di delega) devono essere notificati, a cura della cancelleria, a mezzo del c.d. “Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale” (in sigla SIECIC), all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del debitore, così come risulta dal Registro pubblico delle Imprese, ovvero dall'indice nazionale delle PEC delle imprese e dei professionisti. Infatti, per giurisprudenza unanime, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta “procedimentalizzazione” del giudizio e delle attività di trattazione e istruttoria, dopo la riforma di cui al D.Lgs. 5/2006 e D.Lgs. 169/2007, implica che la notifica al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza (come previsto dalla nuova...

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