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Imposte e tasse 17 Novembre 2020

La corretta compilazione della fattura elettronica PA

Oggi più che mai è richiesta attenzione ai numerosi "campi fattura" nelle relazioni di business, anche verso la Pubblica Amministrazione. Gli errori sono spreco di tempo e risorse.

Con la pubblicazione del principio di diritto 30.10.2020, n. 17, l'Agenzia delle Entrate ha voluto confermare quanto già da tempo chiarito per la fatturazione elettronica nel B2B e riguardante il momento in cui una fattura elettronica si considera emessa con la conseguente esigibilità dell'Iva esposta.
Il principio riguarda le prestazioni di servizi e in particolare quelle dipendenti da contratti di appalto, dove l'effettuazione dell'operazione avviene, ai sensi dell'art. 6, cc. 3-4 D.P.R. 633/1972, “all'atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”. Inoltre, l'art. 2, c. 4 D.M. 3.04.2013, n. 55, considera la fattura elettronica trasmessa per via elettronica e ricevuta dalle Amministrazioni Pubbliche solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte dello SdI.
Pertanto, a nulla rileva l'eventuale successivo rifiuto da parte della PA, nonostante le regole tecniche di funzionamento dello SdI prevedano, come nel caso dello scarto, la possibilità di riemettere la medesima fattura corretta (stesso numero). La motivazione del chiarimento, con tutta probabilità, è anche da ricercare nella recente entrata in vigore del D.M. 132/2020 che ha previsto solo 5 casi tassativi di rifiuto (si veda la tabella) vietando alla P.A. di “rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'art. 26 D.P.R. 26.10.1972, n. 633”.
In effetti, analizzando i casi di rifiuto citati si potrà notare che non si tratta di casi disciplinati dal D.P.R. 633/1972, ma da altre norme regolatorie dei rapporti verso la Pubblica Amministrazione. Di fatto, il decreto parifica l'approccio giuridico/operativo in tema di Iva con quello del B2B. Un errore nell'imponibile, quindi, dovrà essere corretto con emissione di una nota di variazione (in aumento o diminuzione) e non certo con un rifiuto della PA.
Resta inteso che d'ora in poi occorrerà essere precisi nella compilazione delle informazioni nei campi del file xmlfattura; la loro indicazione in campi generici come la “causale documento” o “descrizione articolo” vanificherebbero, infatti, uno degli obiettivi primari istitutivi proprio del D.M. 55/2013: l'interoperabilità del dato.
Come al solito, quindi, precisione e attenzione sono necessarie ad affrontare la velocità di adeguamento dei software alle mutevoli norme tecniche, volte a favorire lo scambio veloce e coordinato delle informazioni nelle relazioni di business. Di tutto questo la Commissione Europea è prima fautrice, da ultima con la decisione di esecuzione n. 2017/1870 del 16.10.2017 (semantica dei dati degli elementi essenziali della fattura elettronica ed elenco delle sintassi conformi alla norma EN 16931-1).