Con l’entrata in vigore del D.L. 73/22 (D.L. Semplificazioni), è stato modificato l’art. 83 del TUIR, con riferimento al trattamento fiscale dei componenti del risultato economico, sia essi positivi che negativi, che traggono origine dalla correzione di errori contabili.
Sotto il profilo del trattamento contabile, per la correzione degli errori si deve far riferimento all’OIC 29, che nel definire l’errore lo collega in modo diretto a errori matematici, erronee interpretazioni di fatti, negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Il medesimo principio contabile li classifica poi tra rilevanti (che individualmente o insieme ad altri possono influenzare le decisioni economiche) e non rilevanti che, ovviamente, non influenzano le decisioni economiche. La correzione dell’errore interessa il patrimonio netto con riferimento ai cc.dd. errori rilevanti, che andranno coordinati con l’art. 109, c. 4 – del Tuir per gli aspetti fiscali, mentre incideranno solo sul conto economico quelli non rilevanti ed avranno competenza economica nell’esercizio nel corso del quale è stato individuato l’errore.
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 8, D.L. 73/22, una volta unificata la possibilità di correggere gli errori sia a favore che a sfavore del contribuente, era possibile la correzione seguendo gli indirizzi della circolare dell’Agenzia...