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Società 15 Gennaio 2019

La criptovalute quale oggetto di conferimento


Con un interessante pronuncia emessa in data 18.07.2018, il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ha affrontato il tema dell'idoneità di “criptovalute in fase embrionale” a costituire oggetto di conferimento nel capitale di una società a responsabilità limitata. Preliminarmente, il predetto Tribunale di Brescia, nel citato provvedimento, ha ritenuto necessario affrontare la questione relativa alla possibilità stessa di attribuire ab origine un valore economico attendibile al bene “criptovaluta”. In tal contesto, avuto riguardo alla funzione “storica” primaria del capitale sociale, in chiave di garanzia nei confronti dei creditori, costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento: l'idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico, senza considerare l'ulteriore problematica connessa alle potenziali oscillazioni del valore del bene medesimo; l'esistenza di un mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante; l'idoneità del bene a essere “bersaglio” dell'aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l'idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione forzata (a tale riguardo si rileva che parte della dottrina ritiene che tale...

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