La curiosa fiscalità delle spese di vitto e alloggio
Non è infrequente che il professionista, nell’espletamento di un incarico, sostenga spese inerenti alla trasferta. La fiscalità delle medesime, che varia in relazione alla loro gestione, presenta aspetti, per così dire, poco convincenti.
Le criticità, di seguito analizzate ed enunciate in premessa, dovrebbero trovare soluzione in attuazione della legge delega di riforma fiscale che prevede, almeno in linea di principio, l’eliminazione di alcune incongruenze dell’attuale ordinamento, fra le quali il trattamento riservato alle spese di vitto e alloggio. Al riguardo, occorre distinguere fra le possibili casistiche, ossia il mancato/non pattuito rimborso delle stesse o la restituzione delle somme analiticamente documentate.
Nel primo caso, le spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal professionista sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare, con l’ulteriore limite del 2% calcolato sui compensi percepiti nel periodo di imposta. Così dispone l’art. 54, c. 5 del Tuir. Ne consegue, ipotizzando compensi pari a 70.000 euro e spese per complessivi 2.000 euro, che il primo calcolo esclude dalla deducibilità 500 euro (2.000 x 75% = 1.500); successivamente, occorrerà escludere ulteriori 100 euro (70.000 x 2% = 1.400). Per quanto precede, l’importo deducibile è quantificabile in 1.400 euro. Sul punto, la duplice forfetizzazione appare discutibile, se appena si considera che, in presenza di una lettera di incarico, seguita dalla liquidazione del compenso, è oggettiva l’effettiva sussistenza della trasferta per la quale, da un lato, la struttura che offre...