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Società 10 Gennaio 2019

La decorrenza dei termini per la presentazione del concordato “pieno”


Come noto, ai sensi dell’art. 161, c. 6 L.F., l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unita ai bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai cc. 2 e 3, entro un termine fissato dal giudice, compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’art. 182-bis, c. 1 L.F. Orbene, occorre porre molta attenzione in ordine al dies a quo per il calcolo di questo termine che, come detto, deve essere ricompreso tra i 60 e i 120 giorni, per il deposito del piano di concordato pieno, ovvero completo della proposta da presentare ai creditori e dei relativi allegati. Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito un principio che ha gettato nel panico la maggior parte degli operatori, i quali, sino ad ora, avevano ritenuto, invero in buona sede attesa la diffusa prassi in tal senso, che il su citato dies a quo fosse rappresentato dalla data in cui viene comunicato dalla cancelleria il decreto con cui il Tribunale, verificata la completezza della documentazione di cui all’art. 161, c. 6 L.F., concede appunto il...

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