La c.d. "rivalsa agenti" (cioè la somma corrisposta dall'agente subentrante alla compagnia assicurativa/banca per l'acquisizione del portafoglio polizze/clienti in precedenza gestito dall'agente uscente) è onere pluriennale che si deduce in base alla quota imputabile a ciascun esercizio. È questo il tenore della risposta all'interpello n. 317/2020, in cui viene precisato per la prima volta che il trattamento fiscale dell'indennità di portafoglio clientela deriva dal comportamento contabile.
Il chiarimento dell'Amministrazione Finanziaria è di assoluto rilievo, soprattutto perchè la questione in oggetto sembra tutt'altro che pacifica. In passato, la dottrina prevalente aveva sostenuto che la rivalsa rappresenta, per l'agente, un bene immateriale rilevabile nella voce B.I.3 dell'attivo dello Stato patrimoniale (“Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”) deducibile secondo le disposizioni dell'art. 103 del Tuir. In particolare: se il mandato concesso all'agente subentrante era a tempo determinato, la rivalsa avrebbe dovuto rientrare tra i diritti di concessione e gli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio (art. 103, c. 2 del Tuir) e, quindi, essere deducibile in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge; per i mandati a tempo indeterminato, invece, mancando una vera...