La deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi è facoltativa
La conferma arriva dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 17.09.2021, n. 607. Senz'altro non è un obbligo che in alcuni casi potrebbe aggravare la situazione del contribuente che se ne avvale.
Recente, e per molti casi ormai tardiva, è la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 17.09.2021, n. 607. Il tema trattato era argomento caldo di quest'estate, in sede di bilanci. Ora arriva la conferma dell'ormai quasi consolidato pensiero in dottrina: la possibilità di sospendere gli ammortamenti per l'esercizio 2020 fino al 100% sul piano civilistico, può non operare sul piano fiscale. È facoltà e non obbligo dedursi fiscalmente gli ammortamenti sospesi civilisticamente, proprio in virtù dell'art. 60, c. 7-quinquies D.L. 104/2020. A dare tale conferma era già intervenuto il consueto incontro annuale di Telefisco, nonché la norma di comportamento AIDC n. 212.
Si ricorda che la norma, ossia l'art. 60, cc. 7-bis-7-quinquies D.L. 104/2020, era stata introdotta per contrastare gli effetti negativi della pandemia e l'impatto che ha avuto sul bilancio 2020. È stata prevista la possibilità di non gravare sul bilancio civilistico fino al 100% dei costi relativi agli ammortamenti 2020 e, di conseguenza, di prolungare di un anno il piano d'ammortamento. I soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà hanno dovuto destinare l'importo corrispondente a una riserva indisponibile e indicare in nota integrativa l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Per i soggetti che non devono redigere la nota integrativa,...