Se intesto l'autovettura all'azienda, posso portarla in deduzione? Quante volte negli studi professionali il cliente ha posto al professionista questa domanda sentendosi rispondere: "Dipende". Dall'analisi delle norme attualmente vigenti, il quadro è ben definito, anche se esiste un inquadramento della questione ai fini delle imposte sui redditi che solo apparentemente ricalca quello definito ai fini IVA. L'art. 164 TUIR pone infatti una presunzione di uso promiscuo per le autovetture che non sono destinate a essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si tratta quindi di una presunzione assoluta, nei limiti in cui l'impresa non dimostri la strumentalità del bene.
Ai fini IVA, la regola generale per la detrazione è l'art. 19 D.P.R. 633/1972, che rinvia all'art. 19-bis 1) per le limitazioni alla detraibilità dell'imposta sulle autovetture. Il decreto IVA si limita a richiamare il concetto di destinazione a uso esclusivo dell'impresa, ma non ne fornisce un'esatta definizione, mentre ai fini delle imposte sui redditi, vige la regola generale del principio di inerenza di cui all'art. 109, c. 5 TUIR.
Quindi, riepilogando, quali sono le autovetture che consentono una deduzione integrale dei costi? I pochi casi che possono dare certezza si riconducono alle autovetture utilizzate dalle autoscuole, dalle imprese di autonoleggio, imprese...