La delega dichiarativa non costituisce un fattore di salvaguardia per il contribuente imputato per il reato previsto dall’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione). È con la sentenza 3.12.2018, n. 53980 che la Sezione Penale della Cassazione sancisce tale principio, rigettando il ricorso proposto dal contribuente, non accogliendo le doglianze secondo cui la presentazione della dichiarazione era stata oggetto di specifica delega nei confronti del commercialista.
Invero, i giudici del Palazzaccio non hanno ritenuto sufficiente, per l’esonero di responsabilità del contribuente, il mero conferimento di un atto di delega all’adempimento dichiarativo. Il solo incarico, infatti, non è ritenuto elemento in fatto e diritto utilmente valutabile per escludere sic et simpliciter ogni responsabilità: gli adempimenti fiscali sono e permangono un onere esclusivo del contribuente, sul quale, ancorché abbia operato deleghe riguardo ad adempimenti (amministrativo contabili o fiscali), permane comunque un intrascurabile obbligo di vigilanza sulla correttezza del contegno del soggetto cui sia conferita l’incombenza di determinati adempimenti.
Il contribuente, quindi, ha l’obbligo di operare uno specifico controllo sulle deleghe o incarichi affidati a terzi e per l’omissione di tali incombenze sarà sempre chiamato a rispondere personalmente (anche sotto l’aspetto penale), per l'evidente...