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Contabilità e bilancio 28 Agosto 2023

La denuncia del furto di scritture non esonera da responsabilità

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 8.06.2023, n. 16361) la mancanza, anche incolpevole, dei registri contabili non esonera dal dovere di dimostrare che non è veritiera la ricostruzione del reddito operata dal Fisco in base alle incongruenze riscontrate.

Nel caso in esame, mediante la notifica di avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente (titolare di una ditta individuale) di essere socio di una Srl, da considerare unitamente alla ditta individuale quale unico centro di imputazione di volontà ed interessi. In particolare, questa conclusione era basata sulla considerazione che i componenti della Srl erano costituiti da 4 persone appartenenti alla medesima famiglia (contribuente, moglie e figli) e che la Srl aveva come unico cliente la ditta individuale la quale, a sua volta, non aveva alcuna struttura autonoma, né linea telefonica o altri caratteri distintivi rispetto alla Srl. A seguito del ricorso depositato del contribuente, nei primi 2 gradi di giudizio i giudici tributari riconoscevano l’illegittimità dell’accertamento in considerazione dell’erroneità della ripresa a tassazione operata dall’Amministrazione Finanziaria (in quanto giustificata dall’applicazione alla ditta individuale del parametro di redditività relativo agli operai della Srl, ovvero di 2 realtà aziendali diverse); si sottolineava la necessità di superare la presunzione di un maggior reddito operata dal Fisco, stante l’impossibilità del contribuente di fornire la documentazione contabile richiesta in quanto oggetto di furto. Viceversa, nel terzo grado di giudizio, con l’ordinanza 8.06.2023, n. 16361, la Corte di...

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