La detrazione Irpef del 50% per le spese per il recupero del patrimonio edilizio spetta, a determinate condizioni, anche al convivente del proprietario/detentore dell’immobile.
La detrazione per l’installazione dell’impianto d’allarme, così come per le altre spese che permettono di fruire della detrazione Irpef del 50% (ossia le spese per il recupero del patrimonio edilizio), spetta anche al soggetto convivente del possessore/detentore dell’immobile, purché:
abbia sostenuto le spese;
i lavori siano eseguiti su immobili nei quali si può esplicare il rapporto di convivenza.
Per soggetti conviventi si intendono:
coniuge o parte dell’unione civile (come ricordato dalla circ. 28/2022 ex L. 76/2016);
convivente di fatto: con la L. 76/2016 ai conviventi di fatto sono stati riconosciuti specifici diritti spettanti ai coniugi, tra cui l’esistenza di un legame concreto tra convivente e immobile destinato a dimora comune. In virtù di ciò la risoluzione 28.7.2016, n. 64 ha riconosciuto al convivente di fatto del possessore/detentore dell’immobile, per le spese sostenute dal 2016 in poi, la possibilità di fruire delle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio;
parenti entro il terzo grado: genitori, figli, nonni, nipoti, bisnonni, bisnipoti, fratello/sorella, zii;
affini entro il secondo grado: suoceri, generi/nuore, nonni del coniuge, cognati, nipoti (figlio del figlio del coniuge).
Per fruire della detrazione, la fattura dei lavori deve essere intestata al convivente, così come il bonifico deve essere effettuato dal convivente. Si...