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Imposte e tasse 30 Marzo 2023

La detrazione Iva nella giurisprudenza italiana

Rispetto alle imposte cumulative a cascata, l’Iva europea si discosta per la presenza della detrazione dell’imposta sugli acquisti da parte dei soggetti non consumatori finali i quali, in teoria, non dovrebbero essere incisi dall’imposta.

Da notare che la Corte di Giustizia, nella sentenza 8.05.2008, in merito alle cause riunite C-95/07 e C-96/07, ha sancito che il diritto alla detrazione Iva non può essere negato neanche nei casi di inosservanza degli obblighi contabili e dichiarativi. La Corte di Giustizia precisa, altresì, che una sanzione tale risulterebbe eccessiva al fine di assicurare la riscossione del tributo. In pratica, il disconoscimento del diritto alla detrazione Iva sarebbe in violazione al principio di proporzionalità. Dalla sentenza sopra citata emerge che quando l'operazione sottostante non ha l’intento di frode, negare la detrazione implica anche violare il principio della neutralità. La Suprema Corte italiana ha talvolta espresso orientamenti diversi da quelli della Corte di Giustizia UE. Infatti, la Corte di Cassazione ha privilegiato un approccio formale nella detrazione dell’Iva. La Corte di Giustizia UE privilegia la parità di trattamento tra i soggetti passivi e la garanzia di neutralità dell’imposta; invece, la Suprema Corte italiana tende a restringere il campo di applicazione della detrazione Iva. Questa ultima tendenza viene giustificata dal tentativo di evitare le detrazioni nei casi di utilizzo del bene o del servizio per finalità non attinenti all’attività dell’impresa. Viene prevista l'indetraibilità dell’Iva corrisposta per l’acquisto di beni e la fornitura di...

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