La devoluzione del patrimonio delle imprese sociali
Uno degli elementi da prendere in considerazione nel decidere di fare la scelta dell'impresa sociale è la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di perdita della qualifica.
Ai sensi dell'art. 12, c. 5 D.Lgs. 112/2017, nelle imprese sociali, diverse dal “ramo” degli enti religiosi, in caso di “scioglimento volontario dell'ente o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, c. 3, lett. a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto per le imprese sociali costituite in forma di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno 3 anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali secondo le disposizioni statutarie”. Una disposizione simile è prevista per gli ETS dall'art. 9 e 50, c. 2 D.Lgs. 117/2017.
Analogamente, l'art. 14, c. 5 D.Lgs. 112/2017 stabilisce che “il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell'art. 15, c. 8”.
L'art. 15, c. 8 così recita: “in caso di irregolarità non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo dell'impresa sociale è devoluto al fondo istitutivo ai sensi dell'art. 16 dell'ente o dell'associazione cui...