Coop e terzo settore 06 Luglio 2020

La devoluzione del patrimonio nel Terzo settore

La destinazione dei beni residui rappresenta un elemento importante da valutare nel momento in cui gli enti non lucrativi si accingono a fare la scelta di diventare enti del Terzo settore.

Devoluzione in caso di estinzione o scioglimento dell'ente - L'art. 31 C.C. stabilisce che “i beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello Statuto”. Quanto agli ETS, la disciplina differisce completamente: ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore (CTS), infatti, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1 (RUNTS) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. Tale disciplina, che pone un vincolo di destinazione sul patrimonio residuo, è coerente con le finalità proprie degli ETS e con la disciplina sancita dall'art. 8 del CTS, secondo cui “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi sociali”. Appare, infatti, evidente che se non fosse vietata la devoluzione “libera” del patrimonio “residuo”, ciò potrebbe consentire, in sede di scioglimento dell'ente, di distribuire il patrimonio accumulato durate la vita dell'ETS. Devoluzione a seguito della perdita...

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