A causa della pandemia e della relativa normativa emergenziale, sono stati concessi 5 anni per non costringere le imprese in difficoltà a dover immediatamente ricapitalizzare/coprire le perdite.
La pandemia mondiale di Covid-19 ha indotto il legislatore a introdurre dinamiche che mitighino gli effetti negativi causati (anche) dal virus sulle politiche aziendali.
Tra le altre disposizioni si segnala l'art. 6 D.L. 23/2020 (decreto Liquidità), così come modificato dalla L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), ossia una disciplina temporanea in materia di riduzione del capitale dovuto a perdite verificatesi nell'esercizio 2020 (come ribadito anche nella circolare n. 3/2021 di Assonime).
Si inizia chiarendo a quali perdite intende rivolgersi tale norma di favore: quelle emerse (e non come la precedente versione, verificatesi) nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 e con ciò si dovrebbero intendere le perdite che sono accertate (mediante un bilancio infrannuale o annuale) negli esercizi sociali annuali in corso alla data del 31.12.2020. Esemplificando:
la perdita dell'esercizio 2020 (1.01.2020-31.12.2020);
la perdita dell'esercizio a cavallo 2020-2021 (ad esempio esercizio 1.04.2020-31.03.2021).
Sono escluse, quindi, le perdite 2019, ossia la perdita del bilancio chiuso al 31.12.2019 (o a cavallo 2019-2020 chiuso prima del 31.12.2020) poiché letteralmente non in corso al 31.12.2020 (così come confermato dal MISE nella circolare 29.01.2021, n. 26890).
L'agevolazione introdotta dall'art. 6 prevede che non si applichino le disposizioni di cui agli articoli:
2446, cc. 2, 3 e 2482-bis, cc. 4, 5, 6...