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Imposte e tasse 23 Ottobre 2018

La doccia scozzese incrementale del Bonus pubblicità


Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato le risposte (aggiornate al 9.10.2018) ai numerosi quesiti proposti dai contribuenti che intendono fruire del Bonus pubblicità, affrontando diverse questioni critiche. Anzitutto è stato chiarito fornendo esempi concreti, quali spese siano ammesse al Bonus pubblicità. Non sono ammesse al credito d’imposta, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; volantini cartacei periodici; pubblicità su cartellonistica; pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display; pubblicità su schermi di sale cinematografiche; pubblicità tramite social (tipo facebook) o piattaforma online, banner pubblicitari su portali on-line. Altro chiarimento fondamentale è arrivato sul tema dell’incremento in caso di investimento pari a zero nell’anno precedente o nel caso in cui il soggetto sia nel primo anno di attività. Essendo tale credito collegato alle spese incrementali effettuate sullo stesso mezzo di informazione, non è possibile accedere al bonus se l’investimento dell’anno precedente a quello per cui si chiede l’agevolazione sia stato pari a zero, né è possibile fruire del credito per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio. Pertanto è stata...

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