La fattispecie del delitto tentato nel sistema penale tributario
Nel diritto penale comune si applica l'art. 56, c. 1 c.p.: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica”.
Il sistema penale tributario di cui al D.Lgs. 74/2000, ispirato a principi di specificità, non contempla tra i possibili reati il “delitto tentato”. Infatti, la norma prevede la non punibilità delle condotte prodromiche alla commissione del reato, nemmeno a titolo di tentativo, in applicazione della previsione contenuta all'art. 6, c. 1 D.Lgs. 74/2000. Parimenti, non sono oggetto di punibilità, per la stessa previsione, i delitti di cui agli artt. 2 e 3, così rubricati:
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
La scelta a suo tempo operata dal legislatore rappresenta la volontà di evitare che l'intento ispiratore della riforma, di bandire il modello di condanna del reato prodromico all'evasione, venisse vanificato dall'applicazione dell'art. 56 c.p. Si può affermare, quindi, che il non ritenere punibili a titolo di tentativo i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, offre la possibilità ai trasgressori di ricorrere all'utilizzo del ravvedimento operoso in caso di contestazioni in corso d'anno. Infatti, sono da ritenere penalmente ininfluenti tutte le condotte anticipatorie del reato in quanto identificabili in semplici attività potenzialmente preparatorie. In altri termini, ai fini della punibilità, la potenziale fondatezza di tali reati non potrà mai essere...