La fattura e gli altri documenti per operazioni inesistenti
Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, si ritiene che qualunque atto non veritiero transitato a conto economico (che, quindi, ha ridotto la base imponibile), possa integrare il reato, se tale minore imponibile viene trasfuso nella relativa dichiarazione.
I documenti relativi a operazioni inesistenti, penalmente rilevanti, sono "le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie". Tale distinzione ha lo scopo di precisare che non solo le fatture integrano il reato, ma anche i documenti diversi, utilizzati da soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili. L'utilizzo di tali documenti nella dichiarazione annuale, indipendentemente dall'importo, configura il reato.
La natura del reato - L'utilizzo di documenti per operazioni inesistenti è un delitto di natura istantanea, di tipo commissivo e di mera condotta.
Il momento consumativo del reato - Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione contenente i dati della documentazione mendace. In realtà, si può affermare che la presentazione della dichiarazione è l'ultimo atto sul piano temporale, rispetto alla fase antecedente che ha natura preparatoria alla consumazione del reato.
L'oggetto della contestazione - Per i soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, l'individuazione degli "altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie" non è affatto agevole. Sicuramente deve trattarsi di documenti aventi rilevanza analoga a quella della fattura, in base alle norme tributarie. Deve necessariamente trattarsi, inoltre, di documenti relativi a operazioni inesistenti, cioè...