Dal 1.07.2019 i termini di emissione della fattura elettronica tornano a essere quelli ordinari per i contribuenti trimestrali, sulla base delle modifiche introdotte dall’art. 11, D.L. 119/2018. Le nuove disposizioni prevedono che nella fattura debba essere indicata la data in cui l’operazione è stata effettuata e cioè la consegna dei beni mobili, il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizio e in ogni caso il pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. La data di effettuazione dell'operazione deve essere riportata se diversa da quella di emissione della fattura.
La fattura immediata dovrebbe essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. Il termine era indicato in 10 giorni, ma sarà allungato a 12 dopo la conversione del decreto Crescita. Per le fatture immediate, l’emissione della fattura non deve più essere contestuale (entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione), ma il documento può essere emesso in un termine più lungo.
Si era posto il problema che la fattura elettronica dovesse contenere due date: quella di emissione e quella di effettuazione dell'operazione. Attualmente il formato Xml prevede un solo campo per la data nella sezione “dati generali”. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha chiarito che nel formato della fattura elettronica rimarrà un solo campo per la data e quel...