La fatturazione elettronica negli scambi con San Marino
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15.07.21, n. 168, il D.M. 21.06.21, che spiegherà gli effetti con decorrenza 1.10.2021, completato con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5.08.2021, n. 211273.
L’art. 12, D.L. 34/2019 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) ha introdotto, con lo scopo di semplificare gli adempimenti fiscali negli scambi da e verso la Repubblica di San Marino, la possibilità di ricorrere alla fatturazione elettronica, sia per le operazioni attive che passive. La pubblicazione del D.M. 21.06.21 ha data attuazione alla disposizione legislativa in oggetto, che è stato completato dal provvedimento emanato dal Direttore della Agenzia delle Entrate, contenente le regole tecniche. Il D.M., la cui entrata in vigore è prevista in via transitoria con decorrenza 1.10.2021 ed in via definitiva con decorrenza 1.07.2022, prevede una serie di step per ricorrere alla fatturazione elettronica. In particolare si annota quanto segue.
Nel caso di operazioni attive saranno percorsi dall’impresa italiana i seguenti step:
le fatture emesse dall’operatore italiano, non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9, D.P.R. 633/1972, sono trasmesse dal Sistema di Interscambio all’ufficio tributario di San Marino;
l’Ufficio tributario di San Marino verifica il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione e ne comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate competente, che è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, mediante apposito canale telematico;
il cedente italiano visualizza in modo telematico sia i dati fiscali che l’esito del...