Tale novità è stata recepita internamente attraverso l’art. 18, cc. 2 e 3 D.L. 36/2022, che ha eliminato il riferimento contenuto nell’art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015 riguardante l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e i forfetari (art. 1, cc. 54 a 89 L. 190/2014). Eliminando l’esonero, anche i contribuenti minori devono adottare la fatturazione elettronica, con un discrimine in termini temporali a seconda dei ricavi/compensi:
- se nel 2021 il contribuente ha conseguito ricavi o percepito compensi (criterio di cassa), ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, a partire dal 1.07.2022 deve emettere fatture elettroniche;
- se nel 2021 ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000 euro, dovrà emettere fatture elettroniche soltanto a partire dal 1.01.2024.
L’Agenzia, con la Faq 22.12.2022, n. 150, avvalora questa seconda tesi, ossia la tesi letterale. Se un contribuente ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000, dovrà emettere fatture elettroniche soltanto a partire dal 1.01.2024, anche se nel 2022 ha conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro.
Anche la circolare n. 26/E/2022 aveva confermato questa tesi, seppur non in maniera esplicita come la risposta citata. Pertanto, potrebbero verificarsi i casi seguenti:
- contribuente che nel 2021 ha conseguito ricavi/compensi per 26.000 euro e nel 2022 per 15.000: ha dovuto emettere fattura elettronica già a partire dallo scorso mese di luglio;
- contribuente che nel 2021 ha conseguito ricavi/compensi per 24.000 euro e nel 2022 per 40.000: non deve avvalersi della fatturazione elettronica fino al 2024.
