Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4.09.2023, n. 206 del D.Lgs. 120/2023 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021 n. 36, 37, 38, 39 e 40” prende finalmente corpo la riforma dello sport.
Uno degli aspetti che gli enti dilettantistici si troveranno ad affrontare è quello della gestione dei cd. “volontari”, cioè di coloro che, come recita l’art. 29 D.Lgs. 36/2021, “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali” al servizio delle società e associazioni sportive, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute Spa. La figura del volontario sostituisce quella di ”amatore”, prevista nella prima versione del decreto legislativo e la definizione che dà il legislatore ricalca in alcuni punti quella contenuta nell’art. 17 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore); come vedremo più avanti saranno diversi i punti di contatto con la disciplina degli ETS.
Le prestazioni sportive dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione...