Disciplinata dall'art. 183 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), potrebbe costituire uno degli strumenti tecnici per gestire la pioggia di miliardi in arrivo.
Identificata anche con la locuzione inglese “project financing”, la finanza di progetto rientra nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico privato (art. 3, c. 1, lett. eee) D.Lgs. 50/2016): contratto attraverso cui una stazione appaltante conferisce a un operatore economico, per un periodo determinato in funzione dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento, un insieme di attività per la realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera medesima, con assunzione del rischio da parte dell'operatore secondo le condizioni previste nel contratto.
Secondo la deliberazione n. 266/2015/PAR della Corte dei conti, sez. Lombardia, la finanza di progetto è “un'operazione di finanziamento a lungo termine in cui la controprestazione sinallagmatica del finanziamento stesso, totalmente o parzialmente a carico di privati, è garantita dai flussi di cassa derivanti dall'attività di gestione dell'opera prevista nel progetto”.
Caratteristiche della finanza di progetto sono:
finanziabilità del progetto, durante il suo ciclo vitale il progetto deve possedere la capacità di produrre un flusso di cassa adeguato a coprire i costi operativi, remunerare i finanziatori e fornire un congruo...