La firma dei documenti quando impossibilitati alla stampa
La necessità di siglare “fuori sede” atti cartacei (anche se nativamente digitali) porta a ripensare gli attuali processi documentali. Sulla questione, un aiuto viene fornito anche dal legislatore.
In questi giorni particolari in cui molte attività si sono fermate, una ha proseguito inesorabile il suo cammino: la burocrazia. Ne sono un esempio le consuetudini operative tipiche degli uffici amministrativi. Ma come è possibile allora conciliarle con la nuova “vita lavorativa casalinga”?
Tradizionalmente, nonostante i documenti siano formati con strumenti elettronici, trasferiti telematicamente da un operatore economico a un altro, questi vengono poi stampati per la sottoscrizione e quindi scambiati con la controparte, probabilmente anche brevi manu. La straordinarietà degli eventi attuali ha però portato, in molti casi, all’impossibilità oggettiva di “stampare” un documento per il semplice fatto, appunto, di non possedere una stampante in casa; e allora come fare? Se ne è accorto ultimamente anche il Cndcec che, aggiornando “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, a pag. 8 ha affrontato il tema della firma della relazione, prevedendo l’apposizione della firma elettronica qualificata da parte del Presidente del Collegio Sindacale.
Se non vi son dubbi sulla disponibilità per il professionista di un certificato di firma digitale (smart-card, tokenUSB, firma digitale remota) ciò non è così scontato per quei soggetti che firmano/approvano quotidianamente documenti cartacei. E allora...