RICERCA ARTICOLI
Revisione 19 Giugno 2020

La firma della relazione di revisione ai tempi del Covid-19

Tre vie di uscita al problema per il collegio sindacale, sfruttando e-mail, Pec, pdf e firma elettronica. Istruzioni anche in caso di dissenso.

Un problema che si è posto con riferimento alla nuova situazione dovuta al Covid-19 in tema di revisione legale dei conti riguarda la firma della relazione unitaria del collegio sindacale sui bilanci chiusi al 31.12.2019. Rispetto a questa fattispecie, il Consiglio nazionale ha individuato una serie di possibili soluzioni pratiche nel documento: “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, che è stato aggiornato per le revisioni relative ai bilanci chiusi al 31.12.2019.
In merito al problema della firma della relazione, il documento precisa che, a fronte delle limitazioni straordinarie alla libera circolazione delle persone, in via eccezionale, la relazione relativa ai bilanci chiusi al 31.12.2019 può essere sottoscritta dal solo presidente del collegio sindacale anche in caso di approvazione non unanime. Nello specifico, la relazione unitaria può essere sottoscritta anche soltanto dal presidente tramite firma elettronica qualificata, sulla relazione che dovrà essere inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) dello stesso presidente, alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della società.
In alternativa, il presidente del collegio sindacale può inviare, tramite posta elettronica certificata, un file pdf della relazione da lui sottoscritta manualmente.
Nel caso non si riesca a procedere secondo queste due modalità, il documento individua una terza modalità che prevede di inviare la relazione contenente la firma manuale del presidente del collegio sindacale a mezzo posta elettronica ordinaria, dall'indirizzo e-mail (non di posta elettronica certificata) del presidente stesso, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) della società. In questo caso è necessario richiedere conferma esplicita di ricezione alla società.
In merito all'espressione del dissenso, infine, si fa riferimento all'art. 14, c. 3-bis del Testo unico sulla revisione legale, il quale dispone che “Qualora la revisione sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo”. Il documento fa, dunque, presente che il collegio sindacale incaricato della revisione legale assumerà a maggioranza il giudizio sul bilancio e che tale giudizio verrà inserito all'interno della relazione nel paragrafo “Giudizio”. In questo medesimo paragrafo si farà menzione del dissenso espresso da uno dei sindaci. Infine, nella sezione della relazione intitolata “Elementi alla base del giudizio” saranno inserite le informazioni richieste per supportare il giudizio formulato dalla maggioranza del collegio sindacale e, a seguire, le motivazioni del disaccordo del sindaco dissenziente.