Coop e terzo settore 24 Maggio 2021

La fiscalità dell'impresa sociale

Una delle cause principali dell'insuccesso del D.Lgs. 155/2016, oltre al divieto di distribuire gli utili ai soci, è stata sicuramente anche la mancata concessione di agevolazioni fiscali.

I primi 2 commi dell'art. 18, D.Lgs. 112/2017 prevedono un regime di sostanziale detassazione degli utili e degli avanzi di gestione. Analogamente a quanto previsto per le cooperative sociali (L. 381/1991) e per i consorzi tra piccole e medie imprese (L. 240/1981), gli utili o gli avanzi di gestione conseguiti nelle attività di interesse generale e attività diverse non costituiscono redditi imponibili qualora siano destinati: ad apposita riserva indivisibile, non distribuibile ai soci nemmeno in sede di scioglimento dell'impresa sociale, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, utilizzata: nello svolgimento dell'attività statutaria; per incremento del patrimonio; a contributo per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'art. 15 D.Lgs. 112/2017. È possibile, tuttavia, utilizzare le riserve a copertura delle perdite, senza che ciò comporti la decadenza del regime fiscale in esame. In questo caso, onde evitare manovre elusive, la distribuzione degli utili sarà preclusa fino alla ricostituzione delle stesse riserve. La norma è da ricollegarsi, da una parte, all'art. 3, c. 1 D.Lgs. 112/2017 che vincola l'impresa sociale a destinare gli utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio; dall'altra, all'ultimo comma dello stesso art. 18 che ha ritenuto di...

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