L'indennità meritocratica e quella suppletiva di clientela sono somme previste dal Codice Civile e dagli Accordi Economici di Categoria in dipendenza della cessazione del rapporto di agenzia. La fiscalità di tale somma è un vero puzzle che rivela tutta la complessità del nostro sistema impositivo.
Così, infatti, il reddito derivante all'agente dalle provvigioni è qualificato come reddito d'impresa dall'art. 55 del TUIR ed è tuttavia sottoposto alla ritenuta d'acconto del 23% (art. 25-bis D.P.R. 600/1973) sia che l'agente agisca in forma individuale, sia che agisca in forma societaria.
L'indennità di fine rapporto di agenzia, quale che ne sia la fonte, sfugge invece a questa regola, essendo considerata come reddito da lavoro autonomo (artt. 53 c. 2, lett. e) e art. 56, c. 3, lett. a) del TUIR). Di conseguenza, la ritenuta non è quella dell'art. 25-bis, ma quella dell'art. 25 D.P.R./1973 600, pari al 20%.
L'agente (persona fisica o società di persone ex art. 17, c. 1, lett. d) TUIR) ha poi la facoltà di assoggettare l'indennità ricevuta con le regole della tassazione separata, e quasi sempre lo farà.
Da ricordare che eventuali acconti percepiti sulle provvigioni non ancora maturate dovranno essere restituiti per il loro importo lordo.
Rimane ancora il tema IVA. Per quanto riguarda le provvigioni ancora da regolare, è pacifico...