Con la risposta all'interpello n. 85/2021 l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto da una società che svolge attività di formazione professionale accreditata da parte di una Regione. La società opera sull'intero territorio nazionale. Il quesito che viene sottoposto all'Amministrazione Finanziaria riguarda l'ambito territoriale di validità del riconoscimento regionale ai fini dell'esenzione Iva. Prima di esaminare la risposta dell'Agenzia, conviene ricordare che l'art. 10, n. 20 D.P.R. 633/1972 subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione da Iva al verificarsi di 2 presupposti, stabilendo che le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni.
La circolare 10.03.2008, n. 22/E dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al requisito del riconoscimento, cui è subordinata l'applicazione dell'esenzione Iva, nell'ipotesi in cui l'attività formativa non venga svolta da scuole paritarie. Secondo la circolare citata, sono esenti anche le prestazioni svolte da organismi privati, operanti nelle aree riconducibili alla competenza di Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione...