Ai sensi dell'art. 2295 c.c., l'atto costitutivo di una società deve contenere, necessariamente, le seguenti informazioni:
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
la ragione sociale;
l'indicazione dei soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
l'oggetto sociale;
i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
la durata della società.
L'oggetto sociale è costituito da una determinata attività economica, la quale non può che essere individuata in rapporto all'art. 2082 c.c. (produzione o scambio di beni o di servizi) e alle varie tipologie di attività di cui all'art. 2195 c.c. (attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; intermediaria nella circolazione dei beni; trasporto per terra, per acqua o per aria; bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti comprese quelle afferenti alle imprese commerciali).
Ciò posto, occorre rilevare che, in tema di costituzione di società, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1346 c.c. secondo cui l'oggetto del contratto,...