L'art. 4 D.L. 34/2019 ha introdotto la possibilità di gestire il bonus patent box con utilizzo diretto del bene immateriale senza passare per il ruling obbligatorio con l'Agenzia delle Entrate, bensì con l'alternativa “gestione documentale”.
Il provvedimento attuativo n. 658445/2019, all'art. 1.2, stabilisce che l'opzione in tal senso va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale si intende applicare per la prima volta l'agevolazione tramite la “gestione documentale”, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.
In questo scenario si innesta un altro adempimento. Infatti, l'art. 6, p. 2 del provvedimento del 30.07.2019 prevede la sottoscrizione della documentazione con apposizione di marca temporale entro la scadenza della dichiarazione dei redditi nella quale viene eseguita l'opzione "oneri documentali" (OD). La certezza del rispetto di tale scadenza avviene, appunto, tramite la firma con marca temporale del legale rappresentante della società. La documentazione vale solo per il periodo d'imposta interessato dall'opzione: se tale documentazione è assente, o se manca la firma con marca temporale, verrà recuperata l'intera agevolazione.
È su questo punto che si incardina l'interpello 2.01.2021, n. 73. La situazione descritta è quella di una PMI che ritiene di detenere un software creato internamente che...